L'art. 1 comma 490 della legge 147/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014, ha ripristinato l'indennizzo per cessazione attività commerciale.
I commercianti che cesseranno definitivamente l'attività negli anni 2014-15-16 avranno diritto a percepire un indennizzo di circa 500 euro al mese.
Possono beneficiare dell'indennizzo:
- titolari di attività commerciali al minuto in sede fissa o loro coadiutori;
- titolari di attività commerciali su aree pubbliche o loro coadiutori;
- esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- agenti e rappresentanti di commercio.
L'indennizzo può essere richiesto da tutti coloro che, nel periodo compreso tra il 01.01.2009 e il 31.12.2016, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto 62 anni, se uomini o 57 anni se donne, al momento della cessazione fino all'età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne;
- al momento della cessazione dell'attività, il soggetto deve essere iscritto alla gestione speciale commercianti dell' I.N.P.S. da almeno cinque anni;
- l' attività deve essere cessata definitivamente;
- I titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività devono essere riconsegnati al Comune;
- la cancellazione del titolare dell'attività dal Registro delle Imprese;
- la cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
La domanda potrà essere presentata presso la sede I.N.P.S. territorialmente competente, entro e non oltre il 31 gennaio 2017.
L'indennizzo è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto, la corresponsione del beneficio termina il 1° giorno del mese successivo a quello nel quale sia stata ripresa l'attività lavorativa sia essa dipendente che autonoma.
Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all' I.N.P.S. la ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni dal suo verificarsi.
A sua volta l' I.N.P.S. è tenuto ad effettuare i controlli sul rispetto della norma che prescrive l'anzidetta incompatibilità.
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