Presso l'ufficio elettorale vengono formati e aggiornati, ogni biennio negli anni dispari, gli elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di Giudice popolare di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.
Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio Elettorale.
Coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10 L.10/4/51, n. 287):
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
d) titolo finale di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo - per l'iscrizione nell'Albo di Giudice Popolare di Corte di Assise - e di scuola media superiore - per l'iscrizione nell'Albo di Giudice Popolare di Corte di Assise d'Appello;
e che non si trovino nelle cause di incompatibilità (art. 12 L.10/4/51, n. 287):
e) magistrati e, in generale, funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
f) appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
g) ministri di qualsiasi culto e religiosi di qualsiasi ordine e congregazione;
possono presentare istanza in carta libera (vedi modello allegato) per essere iscritti negli elenchi dei Giudici Popolari.
L'iscrizione ha carattere continuativo finché non si perdono i requisiti, quindi non deve essere rinnovata ogni biennio.
La cancellazione dagli Albi avviene d'ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione.
La domanda deve essere presentata nei termini che verranno indicati ogni due anni dall'Ufficio Elettorale.
L. 10 Aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni;
D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";