La Legge n. 6/2004 ha definitivamente istituito la figura dell'Amministratore di Sostegno, allo scopo di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Il soggetto interessato può fare domanda al Giudice Tutelare per la nomina di un Amministratore di Sostegno a suo favore e, di norma, il Giudice Tutelare sceglie l'amministratore tra i parenti più prossimi al soggetto. Spesso, però, il soggetto stesso non ha parenti o gli stessi non sono in grado di garantire l'espletamento di tutti gli obblighi derivanti dalla funzione attribuitagli e quindi, soprattutto quando la segnalazione perviene dai Servizi Sociali, il Giudice indica un amministratore pubblico come amministratore di sostegno.
A partire dll'anno 2016 il Comune di Nerviano ha trasferito la gestione delle Amministrazioni di sostegno e Tutele in carico al Sindaco pro tempore, all'Ufficio di Protezione Giuridica dell'Azienda Speciale Consortile SER.Co.P. di Rho, avendo l'azienda stessa a disposizione un servizio dedicato e aperto allo sportello presso la sede di Via dei Cornaggia 33 a Rho, il mercoledì pomeriggio.
Presso la Segreteria dei Servizi Sociali durante gli orari di apertura al pubblico è possibile fissare un appuntamento con l'assistente sociale Area Disabili o Area Anziani.
L'assistente sociale richiede tutta la documentazione necessaria per predisporre l'istanza per la nomina dell'Amministratore di sostegno.
Per la predisposizione dell'istanza, che contiene la relazione sociale e tutta la documentazione necessaria, occorrono circa due mesi.
Entro 3/6 mesi dal ricevimento dell'istanza il Giudice Tutelare fissa l'udienza con il beneficiario e con i parenti.
Il provvedimento di nomina dell'Amministratore di sostegno viene emesso dopo circa tre mesi.
Se l'istanza è predisposta dal Servizio Sociale comunale gli unici costi sono quelli per le marche da bollo. Se la famiglia decide di avvalersi di un legale di fiducia viene richiesto un onorario.
Codice Civile -Libro primo -Titolo XII: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia";
Legge n. 6/2004 "Istituzione dell'Amministrazione di Sostegno".
Le persone disabili, al raggiungimento della maggiore età, acquistano come chiunque altro la capacità di agire (cioè di disporre autonomamente dei propri diritti e doveri) nonostante spesso vivano una condizione che li rende incapaci di tutelare i propri interessi.
Di solito i familiari provvedono in loro vece, ma tale situazione non è riconosciuta a livello legale e quindi giuridicamente infondata.