La Legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha introdotto l'assegno di maternità, concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1' luglio 2000.
E' concesso alle donne, residenti nel comune, cittadine italiane, comunitarie e extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, componenti di nuclei familiari con I.S.E.E. non superiore alla soglia massima prevista, che per l'anno 2022 è pari a € 17.747,58.
L'assegno è riservato alle donne che non lavorano e si trovano nella situazione di non poter usufruire di alcuna contribuzione di maternità da parte dell'INPS o di altro istituto previdenziale.
Per l'anno 2022, l'importo dell'assegno è di € 1.773,65.
Il modulo per la domanda dell'assegno è ritirabile presso la Segreteria dei Servizi Sociali oppure scaricabile dalla presente pagina.
1. domanda,
2. attestazione I.S.E.E. (si veda la relativa pagina online),
3. carta soggiorno (se cittadine extra UE).
La domanda per beneficiare dell'assegno deve essere presentata entro sei mesi dalla data del parto o dell'ingresso del bambino nel nucleo familiare.
Il contributo è erogato successivamente direttamente dall'INPS in due tranche.
L. 448/98 art. 65;
D. Lgs 151/2001.
La richiesta di assegno di maternità è da presentare al Comune di residenza.
E' possibile richiedere l'attestazione I.S.E.E. a titolo gratuito rivolgendosi ad uno dei CAAF presenti sul territorio.